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Non hanno mai smesso di credere nella necessità di un sistema pubblico di prevenzione diffuso in tutto il paese, in grado di garantire il diritto alla salute e di contrastare le diseguaglianze.
Pensano che la solidarietà e la partecipazione siano ancora valori indispensabili.
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Fermare la lunga epidemia da amianto. Migliorare la normativa

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La Commissione Europea ha licenziato il 28 settembre scorso una “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro” .

Il documento propone la riduzione dell’attuale valore limite di esposizione professionale, ma ad un livello più alto rispetto a quello raccomandato dal Parlamento Europeo il 21 ottobre 2021 e richiesto dalle organizzazioni sindacali europee. 

L’articolo che qui pubblichiamo esamina i contenuti della Proposta, con riferimento al contesto normativo europeo in materia di amianto, alle criticità e alle controversie tuttora esistenti in materia di esposizione alle sue fibre, e traccia possibili prospettive di lavoro, in una storia che non è certo finita.

In allegato, rendiamo disponibili alcuni dei documenti citati nell’articolo

 

 

FERMARE LA LUNGA EPIDEMIA DA AMIANTO. MIGLIORARE LA NORMATIVA.

 

 

 

FERMARE LA LUNGA EPIDEMIA DA AMIANTO. MIGLIORARE LA NORMATIVA.

 

Una Proposta della Commissione Europea per la modifica della direttiva amianto e le questioni aperte.

La Commissione Europea ha licenziato il 28 settembre scorso una “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”[1]. Tra gli altri riferimenti per la sua elaborazione e valutazione, è importante tenere presente la “Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall’amianto”[2], che conteneva, oltre alla proposta di revisione, diverse raccomandazioni, a cui la proposta di modifica dà solo in parte risposta.

Abbiamo nella memoria e sotto gli occhi la lunga e difficoltosa storia della tutela di lavoratori e popolazione dai rischi generati dall’amianto, a partire dalle prime e contrastate conoscenze relative alla pericolosità dell’amianto fino alla sua tardiva dismissione (ufficialmente è vietato dal 2005 nell’Unione ma “amianto e materiali e prodotti contenenti amianto possono esser ancora legalmente prodotti trasformati, importati ed esportati in oltre 100 Paesi in tutto il mondo” ) e, in seguito, i successivi aggiustamenti e avanzamenti normativi,  realizzati grazie soprattutto alle pressioni derivanti dalle rappresentanze dei lavoratori, supportate da una parte del mondo scientifico, mentre altra parte di esso si affannava e si affanna a produrre tesi difensive dell’amianto in quanto tale, soprattutto del crisotilo, e dell’industria che ne ha fatto e ne fa uso.

 

Perché si parla ancora di amianto?

 

Ci si permetta un’apparente digressione. Può stupire quanto ancora oggi si parli e si discuta vivacemente dei rischi da amianto e della loro prevenzione, tanto da far sì che l’Unione Europea si sia imbarcata (suscitando un non trascurabile interesse delle parti sociali) in un processo di riorganizzazione della normativa che riguarda tale agente: l’amianto dovrebbe infatti essere ufficialmente “fuori gioco” da molti anni nei Paesi dell’Unione medesima ma va tenuto presente che amianto e materiali e prodotti che lo contengono possono esser ancora legalmente prodotti trasformati, importati ed esportati in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

 

Citiamo solo alcune delle varie spiegazioni “tecniche” che, almeno in parte, rendono ragione di quanto accade:

 

  • un certo numero di lavoratori può ancora essere significativamente esposto a fibre di amianto quando manutiene, rimuove, demolisce, smaltisce manufatti che le contengono e che sono ancora in opera;
  • un certo numero di lavoratori e alcuni gruppi di popolazione residente possono essere significativamente esposti a fibre di amianto quando si forano, sbancano, trasportano le “rocce verdi”, fonti naturali di amianto presenti in molti luoghi (in Italia tanto lungo l’arco alpino quanto in alcuni tratti appenninici);
  • data la lunga persistenza delle fibre di amianto (soprattutto anfibolico) nell’organismo, un certo numero di persone potrebbe manifestare oggi delle patologie da amianto che conseguono a esposizioni cessate ormai da decenni;
  • anche nell’attualità, comitati di cittadini e altri soggetti sociali possono manifestare (ora sincere, ora pretestuose) preoccupazioni per la salute perché vicino alle loro case ci sono tetti in cemento-amianto ormai vecchi e in condizioni di conservazione tutt’altro che perfette;
  • e così via …

 

 

Gli interessi e i costi da pagare

 

Ma è possibile leggere la questione evergreen dell’amianto nell’Unione Europea nel terzo decennio del XXI secolo anche come un’area abbastanza piccola (semplicemente più sotto i riflettori rispetto ad altre) del campo di gioco in cui si confrontano e si scontrano interessi economici e sociali diversi e contrapposti, ogni volta che (vale a dire, praticamente sempre) le garanzie di  sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza e salute delle comunità residenti, di tutela dell’ambiente hanno un costo e bisogna decidere chi deve pagarlo.

 

La necessità di decidere quali siano i costi reali complessivi di qualsiasi operazione che impatti su sicurezza (safety), salute e ambiente, e tra chi gli stessi vadano ripartiti, si pone in due distinte categorie di momenti.

 

Rientrano in una prima categoria i momenti classificabili tra gli “a priori” – quando ad esempio si inizia una nuova produzione industriale, si immette sul mercato una nuova sostanza potenzialmente pericolosa, si apre o si chiude una discarica… – nei quali bisogna comprendere il rapporto tra rischi e benefici (qualcuno avrà interesse a sottovalutare ovvero a sopravvalutare alternativamente gli uni e gli altri).

 

Rientrano nella seconda categoria i momenti classificabili tra gli “a posteriori”- quando ad esempio si è verificato un incendio in un’acciaieria con la morte di sette operai, o si sono verificati diversi casi di tumore tra i lavoratori di un cantiere navale, o si è avuto un incidente industriale che ha portato all’inquinamento di un bacino idrico o di un terreno – nei quali bisogna definire la rete delle relazioni causali, comprendere se l’evento negativo accaduto si sarebbe potuto prevenire o meno, in caso affermativo stabilire di chi sia stata la responsabilità della mancata prevenzione (per cui, ad esempio, qualcuno dovrà accollarsi i costi di una bonifica).

 

Neutralità e conflitti di interesse nella comunità scientifica

 

Nei momenti tanto del primo quanto del secondo tipo inevitabilmente occorrono, a supporto delle decisioni di istituzioni, corpi produttivi, comunità civili, etc., valutazioni e pareri di soggetti tecnici: e i tecnici non sempre giungono a conclusioni omogenee, si usa anche dire che “la comunità scientifica, in molti casi, non è concorde”.

 

La non-concordia può essere l’inevitabile e del tutto naturale prodotto dei limiti delle conoscenze disponibili in un dato scenario storico: quando si debba disegnare un quadro generale partendo da pochi elementi frammentari, non è strano che si giunga a conclusioni differenti.

Sugli elementi di dubbio scientifico sano e legittimo però spesso se ne innestano altri, fuorvianti e insani, riconducibili a conflitti di interesse gestiti in modo non impeccabile e comunque non dichiarati.

 

Anche senza arrivare a casi estremi (e fortunatamente rari) di “dati inventati” per compiacere un potente portatore di interessi, può accadere (e accade più frequentemente) che un gruppo di ricercatori enfatizzi in modo distorto alcune informazioni funzionali alla tesi per il sostegno della quale ha ricevuto un finanziamento, ometta di mostrare altre informazioni che quella tesi contrastano, generi dubbi pretestuosi (la “strategia del dubbio”) per evitare che si giunga, su base probabilistica, a una conclusione scomoda, distorca il “quadro generale” percepito.

Bene, il caso dell’amianto  – probabilmente, tra gli agenti pericolosi, quello studiato più a fondo in ambito scientifico e meglio noto a livello della consapevolezza delle organizzazioni sociali e delle opinioni pubbliche – è emblematico di quanto i conflitti di interesse abbiano ostacolato e rallentato il progresso delle conoscenza sui rischi e sui danni, ostacolato e rallentato la concretizzazione delle azioni che da quelle conoscenze dovevano derivare, distorto il “quadro generale” disturbando anche il riconoscimento delle responsabilità a priori e a posteriori.

Nel corso dei decenni, c’è chi ha negato che l’amianto facesse male alla salute, chi ha affermato che solo alcuni tipi di amianto fossero rischiosi in tal senso (con un forte sostegno all’amianto bianco, che certamente è meno pericoloso degli altri ma non è affatto innocuo), che l’amianto facesse male solo a partire da una certa dose di esposizione in su, che gran parte dei danni alla salute che si osservavano conseguisse a “predisposizioni genetiche”, che una volta verificatesi le “prime esposizioni” ad amianto tutte quelle successive fossero ormai prive di potenziale patogeno, che le diagnosi di alcune patologie (mesoteliomi, asbestosi, placche pleuriche) fossero molto difficili fino a divenire quasi impossibili, che per le patologie sinteticamente riconosciute come “da amianto” fosse comunque impossibile ricostruire a posteriori quando e in quali circostanze si fossero verificate le esposizioni effettivamente rilevanti da un punto di vista causale … o che comunque, essendo l’amianto ubiquitario, le cause non potessero essere identificate.

 

 

Prospettive

 

E’ quindi attualmente molto interessante osservare e comprendere cosa succederà in tema di amianto nell’Unione Europea  come in specifico nel nostro Paese: si fronteggeranno adeguatamente le spinte dei produttori e dei commercializzatori per la “riabilitazione” e quindi la reintroduzione dell’amianto bianco? si conserveranno e poi man mano si rimuoveranno adeguatamente i manufatti a base di amianto in opera, gestendo i rifiuti senza cadere tanto nell’isteria quanto nella faciloneria, entrambe interessate? si riconosceranno i giusti indennizzi a coloro che dall’amianto hanno subito un danno per la salute?  si daranno corrette informazioni sui rischi e sui danni tanto ai lavoratori quanto alle comunità?

 

Può essere utile rileggere oggi sotto tale luce, in una prospettiva che si avvia a divenire rapidamente “storica”, i documenti sui rischi e i danni da amianto che sono stati scritti e pubblicati in Italia da SIML, da AIE e da altri poco prima dell’avvento della pandemia da SARS-CoV-2 (che per un certo tempo ha necessariamente indirizzato altrove tutte le attenzioni.

 

Può anche essere utile studiare analogamente qualche altro lavoro recente, che pone dubbi sull’attribuzione a cause definite, spesso al lavoro, e non invece al caso, di vari tumori.

 

Viene oggi posta nuova attenzione alla necessità di riconsiderare diversi aspetti delle normative esistenti, in particolare a partire da alcuni dati di fatto:

– che l’epidemia di morti da amianto prosegue in maniera apparentemente inarrestabile (i decessi globalmente causati dall’amianto sono stimati tra i 30.000 e i 90.000[3] e i tumori da amianto costituiscono il 78% dei tumori complessivamente riconosciuti come professionali (senza dimenticare che i tumori del polmone attribuibili sono largamente sottostimati),

– che i professionalmente esposti continuano ad essere, seppure su livelli nel complesso decisamente più bassi che in passato, molto numerosi (attualmente sono nell’UE tra i 4,1 e i 7,3 milioni di lavoratori[4]),

– e che gli edifici, i mezzi (veicoli, navi, treni) e i materiali contenenti amianto sono tuttora largamente diffusi nelle nostre realtà di lavoro e di vita.

 

A questo proposito, la Commissione richiama anche il contributo alla diffusione delle fibre di amianto che sta producendo e produrrà quella che chiama la “ondata di ristrutturazioni” prodotta da Green Deal europeo.

 

Senza entrare, qui, in ogni dettaglio della proposta, riteniamo opportuno richiamare alcuni elementi che sono utili alla sua valutazione.

 

La Proposta della Commissione europea: valori limite e tecniche di misurazione

 

La “Proposta” intende intervenire principalmente su due aspetti:

  1. migliorare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto e la riduzione della probabilità che essi contraggano malattie connesse all’amianto, attraverso l’introduzione di OEL più rigidi.
  2. rivedere le prescrizioni in tema di tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

 

  1. Per quanto riguarda il primo punto, il documento propone di ridurre l’attuale valore limite di esposizione professionale (VLEP) che dal 2003 è pari a 0,1 ff/cm3 (benché alcuni Paesi già adottino un limite più basso[5]) a quello di 0,01 ff/cm3. La Raccomandazione del 21 ottobre 2021 “invitava” la Commissione a fissare il valore a 0,001 ff/cm3 e analoga richiesta è stata presentata al Comitato consultivo tripartito SSL (CCSS) da parte dei rappresentanti d’interesse per i lavoratori.

La discussione avvenuta nel CCS è comunque un’importante traccia sui punti caldi e si riproporrà in Parlamento UE.

Pur avendo recepito il giudizio del Comitato per la valutazione del rischio (RAC) dell’ECHA, che ha confermato nel giugno 2021[6] che l’amianto non ha un livello di esposizione “sicuro”  e pur tenuto conto delle posizioni dei vari gruppi d’interesse del CCSS, la Commissione dopo aver analizzato l’impatto economico, sociale e ambientale delle varie opzioni strategiche ha scelto di fissare un OEL pari a 0,01 fibre/cm3 in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore, considerando tale opzione “equilibrata e giustificata alla luce dei benefici conseguiti e a lungo termine in termini di riduzione dei rischi per la salute derivanti dall’esposizione dei lavoratori all’amianto e di vite umane salvate, senza gravare in modo sproporzionato sulle imprese dei settori interessati, comprese le microimprese, le piccole e medie imprese.”

 

Benché la Proposta ribadisca che l’esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del valore limite fissato e che, quando sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro, si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE (cancerogeni e mutageni), il punto centrale rimane, quindi, quanto protegga l’OEL attuale, segnatamente riguardo al rischio di patologie tumorali  (il discorso è diverso riguardo al rischio di asbestosi e di pleuropatie non tumorali), quanto quello proposto dalla Commissione e dai gruppi dei Governi e degli Imprenditori del CCS e quanto quello proposto dal Parlamento UE e dal gruppo Lavoratori nel CCS.

Il tema è controverso, anche per i dubbi manifestati da quest’ultimo sull’affidabilità del rapporto ECHA[7] e dei successivi documenti di valutazione affidati ad esperti esterni dalla Commissione che si sono basati su di esso. I dati riportati non darebbero conto del numero di morti effettivi riscontrabili in EU.

 

In ogni caso, per dirimere la questione tra i diversi OEL, il difficile quesito cui si dovrebbe rispondere, pur con le incertezze di stima, rimane: quale esposizione consideriamo produca un numero di morti “accettabili” (concetto ovviamente alquanto critico)?

Nella discussione attorno alla scelta di un valore limite (sia esso 0.01 o 0,001 ff/m3) occorre peraltro non dimenticare mai il significato particolare che esso assume – in generale – nel caso di un agente cancerogeno, trattandosi di un “limite” dal cui rispetto non deve dipendere l’applicazione di minori livelli di protezione.

 

In altri termini, il VLEP definisce un’intensità di esposizione che, semplicemente, non deve essere superata, senza voler dire che tale intensità si configuri come confine tra le esposizioni “pericolose” e quelle “sicure” e senza voler dire che al di sotto del limite venga a cadere l’obbligo di abbassare l’esposizione per quanto sia “ragionevolmente” possibile (la terminologia dell’Unione su questo è esplicita). E questo vale ancor più nello specifico di un cancerogeno “speciale” come l’amianto, per il quale l’assenza di una soglia di sicurezza è oltretutto maggiormente documentata che per altri agenti.

 

  1. Per quanto concerne le metodiche per la determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell’aria, la proposta accoglie la richiesta di sostituire progressivamente il metodo della microscopia a contrasto di fase (PCM) – che pure rimane la metodica raccomandata fin dal 1997 dall’OMS – con quello, oggi largamente disponibile, della microscopia elettronica (EM) in quanto più sensibile e accurato. Considerando, però, che sarà necessario un periodo per l’adeguamento dei laboratori ma anche per una maggiore armonizzazione delle diverse metodologie utilizzate, la formula che propone di adottare è quella che prevede di mantenere il conteggio tramite PCM e “ove possibile, qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o migliori, come un metodo basato sulla microscopia elettronica (EM).” L’apertura alla coesistenza dei due metodi (“ove possibile” e la progressività nell’introduzione) sarebbe legata ad una ridotta disponibilità di laboratori per ME, metodo più complesso e certamente più costoso rispetto alla consolidata PCM. In questo modo, peraltro, entrambi i metodi, PCM e EM, sarebbero utilizzabili per un confronto con uno stesso OEL di 0,01 ff/cm3 (non, invece, con valori inferiori, che sono misurabili solo con EM). Questo contravviene ad una generale raccomandazione per la quale a un limite dovrebbe corrispondere un solo metodo, senza contare i contenziosi e le incertezze di interpretazione che potrebbero nascere: quante fibre non di amianto si contano nel PCM e verrebbero eliminate dall’EM? quante fibre di amianto sfuggono con PCM e si vedono con EM?

A margine di questi aspetti tecnici del conteggio laboratoristico delle fibre aerodisperse, è il caso di annotare che il problema della quantificazione dell’esposizione è ben più ampio e complesso, in particolare, proprio nelle operazioni di rimozione nelle quali si deve far fronte ad aspetti di rappresentatività dei campionamenti durante lavori molto eterogenei, caratterizzati ad esempio da forte variabilità anche inter-operatore, possibile presenza di picchi espositivi, influenza di numerosi fattori legati alle diverse condizioni del materiale e delle procedure di lavoro. Il tema della rappresentatività delle misure non è, invece, toccato dalla Proposta.

 

 

Amianto: passato e presente

 

Contrariamente a quanto pensano taluni, quello dell’amianto è tutt’altro che “finito” come problema o “concluso” scientificamente, è anzi a tutt’oggi una questione aperta.

 

Nonostante l’ampia attenzione che è stata dedicata a questo materiale nella ricerca scientifica, rimangono ancora diversi aspetti da chiarire e talora ne emergono di nuovi.  Citiamo a titolo esemplificativo:

– la necessità di mantenere e, per alcuni aspetti, implementare gli studi le ricerche sul tema delle conseguenze sulla salute, non tutte ancora ben definite (si pensi in particolare alle possibili localizzazioni tumorali oltre pleure e polmoni);

– e ancora, legata in parte al punto precedente, la questione “amianto e danni a questo legati” nelle aule di giustizia, tema apparentemente minoritario ma che in realtà riveste notevole rilievo ed importanza anche sul piano della giustizia sociale.

 

Cosa non c’è nella Proposta

 

Per restare alla proposta di modifica della Direttiva, restano non affrontati (solo alcuni a motivo dell’afferenza ad altri ambiti normativi) vari aspetti non secondari, di cui si era occupata la Risoluzione:

 

  1. aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva (pur non essendo questi mineralogicamente degli amianti: si pensi all’erionite, alla fluoroedenite e a diversi minerali asbesto-simili presenti qua e là nelle Alpi);
  2. evitare l’incapsulamento e la sigillatura di materiali contenenti amianto che tecnicamente possono essere rimossi, in maniera da dare effettiva priorità alla rimozione;
  3. considerare con attenzione il destino del materiale rimosso nelle sue molteplici e non definitive vie di smaltimento;
  4. inserire l’obbligo di valutazione preventiva della presenza di amianto ad ogni intervento su edifici o su altri manufatti (la formula adottata dalla Proposta è meno vincolante);
  5. riconsiderare le cosiddette “esposizioni sporadiche e di debole intensità” (laddove siano davvero tali – ma va definito di quale durata e di quale intensità debbano essere per rimanerlo – è superflua, ad esempio, una sorveglianza sanitaria mirata che sarebbe o solo formale, se condotta in assenza di radiografie e/o TAC periodiche, o addirittura fonte di rischi ingiustificati, ove la dose cumulativa di radiazioni ionizzanti da radiografie e/o TAC ripetute generasse rischi di danni alla salute, soprattutto di cancro del polmone, superiori a quelli generati dall’amianto);
  6. valutare meglio la “soglia” generalmente adottata tra materiale friabile e non friabile.
  7. La necessità di porre attenzione a specifiche misure di protezione da applicare a particolari condizioni quali quelle che si verificano nelle operazioni di ristrutturazione e demolizione, nella gestione dei rifiuti, nell’estrazione mineraria, nelle pulizie e nelle azioni contro gli incendi.

 

La Proposta non tratta, infine, di altri aspetti rilevanti, che a nostro avviso meriterebbero un posto nella direttiva modificata o in altri dispositivi normativi europei:

 

  1. le procedure di lavoro della rimozione, in particolare il confinamento;
  2. la questione della protezione, delle tutele e dell’indennizzo degli esposti ed ex esposti;
  3. la questione relativa all’emissione di fibre nell’ambiente;
  4. l’amianto delle rocce, ad es. le famose “pietre verdi”, vale a dire rocce metamorfiche ultrabasiche e conglomerati ofiolitici da esse derivati nei quali la presenza di amianto (soprattutto tremolite e crisotilo), pur modesta in percentuale, può generare significative dispersioni di fibre a seguito di interventi meccanici incontrollati, soprattutto per inconsapevolezza del rischio. Si considerano sempre solo i prodotti cui è stato aggiunto artificialmente l’amianto e la legittimità dello scavo di gallerie oltre che l’estrazione e uso di tali minerali pare siano lasciati alle sensibilità nazionali;
  5. i censimenti, le bonifiche e le demolizioni navali, citate nel documento del Parlamento e accennate dal gruppo imprenditori del CCSS.
  6. la possibilità, spesso utilizzata, di delocalizzare i lavori peggiori, come per l’appunto le demolizioni navali, fuori dalle acque territoriali EU oppure in Paesi non EU (es. Albania e Bangladesh), che ancora non adottano misure adeguate di messa al bando[8].
  7. Il problema dell’esportazione (e talune importazioni) di prodotti con amianto resta nella sua gravità come sottolineato dal Parlamento. Andrebbe ricercata una revisione delle Convenzioni internazionali.

 

In vista del confronto che sul tema si terrà nel Parlamento UE e Consiglio UE, riterremmo importante allargare la discussione in modo da coinvolgere i diversi soggetti esperti e competenti e, infine, raggiungere i parlamentari e sindacalisti EU e nazionali che comunque saranno poi chiamati a decidere in merito; sarebbe inoltre del tutto opportuno ed etico consultare le comunità delle zone che presentano una maggior presenza di amianto nel proprio territorio, in conseguenza non solo di attività umane pregresse (in particolare per la persistenza di stabilimenti industriali dismessi e/o di grandi estensioni di coperture in cemento-amianto), ma anche della presenza di giacimenti naturali (pur senza attività estrattive intenzionali per scopi commerciali, si potrebbero verificare potenziali esposizioni a causa di interventi umani quali estrazioni di materiali di cava e sbancamenti e trafori per costruzioni stradali).

Un confronto aperto

Riferendoci a quanto detto in precedenza, crediamo che ci debba/possa impegnare (e SNOP  tra gli altri) – nella consapevolezza dei conflitti di interessi esistenti sui temi della sicurezza-safety, della salute e della tutela ambientale, ma consci altresì della necessità che tali conflitti siano gestiti in modo trasparente e onesto – a promuovere un confronto aperto tra tutti coloro che abbiano disponibilità a farlo, che, partendo dagli spunti offerti dal “problema amianto”, possa contribuire all’affermazione di un corretto ruolo della comunità scientifica nella produzione e nella socializzazione delle conoscenze, al rilancio del ruolo strategico delle istituzioni pubbliche, alla rivendicazione del ruolo partecipativo delle comunità.

 

La storia dell’amianto in particolare, come già detto, è tutt’altro che conclusa e soprattutto tutt’altro che risolta, rimane invece una questione aperta per gran parte del pianeta e per milioni di persone, lavoratori e cittadini. Non dimentichiamocene.

 

 

 

22 dicembre 2022

 

a cura di: Claudio Calabresi, Roberto Calisti, Graziano Maranelli, Giulio Andrea Tozzi

La Presidente: Anna Maria di Giammarco

 

 

[1] ) “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.”

[2]) “Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall’amianto”

[3]) La forbice tra i due dati la dice lunga, da una parte, sull’affidabilità dei dati disponibili e, dall’altra, sulle difficoltà di riconoscimento.

[4] ) Valgono le considerazioni della nota precedente per la qualità dei dati suggerita dalla stima.

[5] ) 0,003 ff/cm3 in Danimarca; 0,002 ff/cm3 nei Paesi Bassi; 0,01 ff/cm3 in Francia; in Germania, a fronte di un OEL vincolante di 0,1 ff/cm3, viene raccomandato un valore di 0,01 ff/cm3.

[6] ) Committee for Risk Assessment (RAC):  Opinion on scientific evaluation of occupational exposure limits for Asbestos.ECHA/RAC / A77 – O – 0000006981- 66 – 01/F. 10 June 2021

[7] ) The Advisory Committee on Safety and Health at Work: Opinion on an EU Binding Occupational Exposure Limit Value (BOEL) for Asbestos under the Asbestos at Work Directive 2009/148/EC.

Doc. 008-21 EUROPEAN COMMISSION. Adopted on 24/11/2021

[8] ) WHO: Towards the elimination of asbestos-related diseases in the WHO European Region (2014), Assessment of current policies in Member States, 2014. World Health Organization, 2015.

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