Art.1 – È costituita l’Associazione denominata “Società Nazionale Operatori della Prevenzione – Ente del Terzo Settore “, in sigla SNOP – ETS, con sede legale in Pescara, avente finalità scientifiche e culturali. L’Associazione, in quanto ente non commerciale, si propone di:
- sostenere l’impegno politico e culturale per lo sviluppo di un sistema integrato di prevenzione, finalizzato alla rimozione dei rischi ed alla promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, con particolare attenzione alla rete dei Servizi pubblici;
- promuovere conoscenze ed attività che, in un’ottica di utilità sociale, contribuiscano allo sviluppo della prevenzione e della promozione della salute dei lavoratori e della popolazione in relazione ai rischi derivanti dallo stato dell’ambiente e dalle condizioni di vita e di lavoro, con la partecipazione attiva ed il coinvolgimento di tutti gli interessati;
- favorire lo scambio di esperienze ed informazioni, il confronto sulla metodologia ed i contenuti delle attività di prevenzione e promozione della salute;
- diffondere l’informazione e la cultura della prevenzione;
- perseguire l’equità, il contrasto alle disuguaglianze, l’omogeneità delle modalità di azione e il miglioramento continuo di qualità e appropriatezza delle attività di prevenzione e promozione della salute in tutto il territorio nazionale;
- promuovere il confronto e la condivisione di strategie ed obiettivi di salute e sicurezza tra sistema di prevenzione pubblico e sistema di prevenzione delle imprese;
- promuovere un ampio confronto con le Istituzioni, e le altre Associazioni e organizzazioni.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, aventi per oggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017:
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera v);
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w)
Per raggiungere le finalità suddette, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) raccolta, analisi e diffusione delle conoscenze in materia di prevenzione e promozione della salute, in costante dialogo e confronto con esperti, istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali;
b) ideazione, progettazione, realizzazione e valutazione di ricerche, studi e tutte le altre possibili iniziative volte a far crescere la cultura della prevenzione;
c) realizzazione di iniziative di formazione, congressi, seminari;
d) produzione e diffusione di pubblicazioni scientifiche sui temi di interesse,
e) partecipazione a progetti di ricerca in partnership con istituzioni e altre associazioni sul territorio nazionale e internazionale
f) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Art.2 – Il Direttivo Nazionale individua la sede legale dell’Associazione (allocata ordinariamente nel Comune di residenza del Presidente in carica), ed eventuali altre sedi operative.
L’Associazione opera nel territorio nazionale ed occasionalmente in ambito internazionale.
Art.3 – L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:
a) dalle quote associative;
b) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, collaboratori, ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Si considerano distribuzione indiretta degli utili le ipotesi previste dal comma 3 dell’art. 8 del Codice del Terzo Settore.
Art.4 – Gli esercizi finanziari chiudono ai 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i Segretari delle eventuali sezioni territoriali presentano al Direttivo Nazionale il relativo rendiconto di spesa. Il rendiconto deve essere redatto in conformità ai decreti di attuazione del Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 13. Il bilancio così redatto, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Art.5 – Sono soci effettivi della Associazione quanti, impegnati nella prevenzione e promozione della salute, riconoscendosi nelle finalità definite nell’art.1 e condividendone gli interessi culturali, scientifici e sociali, si iscriveranno effettuando il pagamento della quota sociale e rinnovando tale pagamento ogni anno. La domanda di iscrizione dei nuovi Soci è sottoposta all’approvazione del Direttivo Nazionale o dell’eventuale Direttivo Territoriale. Possono aderire all’Associazione come Soci collettivi con diritto ad un voto ciascuno, pagando una quota sociale concordata con il Direttivo Nazionale o Territoriale, i gruppi, gli Enti, le Associazioni che si riconoscono nelle finalità della Snop. Il Direttivo Nazionale può iscrivere in qualità di Soci onorari figure di particolare prestigio nel settore della prevenzione. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale annuale. Solo i soci effettivi ed onorari hanno diritto di voto e di rappresentanza attiva e passiva.
Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea.
Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’associato può sempre recedere dall’associazione; chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione all’Organo di amministrazione il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art.6 – Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Nazionale dei soci effettivi e le Assemblee delle Sezioni Territoriali, ove esistenti
- I Direttivi Nazionale e Territoriali (ove siano costituite le relative sezioni);
- Il Presidente ed uno o più Vice Presidenti;
- L’Ufficio di Presidenza
- Il tesoriere
- · L’organo di controllo.
Art.7 – L’Assemblea Nazionale dei soci deve essere convocata, preferibilmente per via telematica, almeno una volta all’anno dal Direttivo Nazionale con almeno 30 giorni di preavviso. L’ordine del giorno, il luogo, giorno ed ora della prima e seconda convocazione devono essere pubblicati sul sito e sugli altri strumenti di comunicazione dell’Associazione o, in alternativa, inviati per iscritto ai Soci effettivi ed onorari. L’Assemblea può essere convocata, oltre che presso la sede sociale, in qualsiasi altra località del territorio nazionale. In prima convocazione essa è valida con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Compito dell’Assemblea Nazionale è quello di discutere i problemi oggetto delle attività dell’Associazione, approvare i bilanci, eleggere i componenti del Direttivo, decidere i programmi di lavoro, anche su proposta del Direttivo Nazionale e/o del Presidente o dell’Ufficio di Presidenza. È ammessa la votazione telematica. I soci possono farsi rappresentare da altri associati con delega scritta. Sono ammesse due sole deleghe per ogni associato con diritto di voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un Vice Presidente; in mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e – se necessario – due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea o suo delegato di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla Assemblea. Delle riunioni verrà redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.8 – Il tesoriere è eletto dal Direttivo Nazionale su proposta del Presidente. Cura l’amministrazione dell’associazione, la tenuta dei libri contabili e dell’anagrafe dei soci, i pagamenti e l’emissione delle ricevute, previo mandato del Direttivo Nazionale.
Art. 8 bis – Qualora si verifichino i presupposti di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore l’Assemblea Nazionale deve nominare un organo di controllo. L’organo di controllo può essere un Collegio sindacale, composto da tre membri. Può altresì essere nominato un sindaco unico. La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del Codice del Terzo Settore. Si applica l’art. 2399 e.e. e l’art. 2397 e.e. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso il controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Se le funzioni di revisione legale non sono assegnate all’organo di controllo collegiale o monocratico, l’Assemblea Nazionale dovrà nominare, ove ricorrano i presupposti dell’art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, un revisore legale dei conti.
Art.9 – L’Associazione si articola in Sezioni Territoriali (Regionali o Interregionali) ed in Gruppi di lavoro tematici. Le sezioni territoriali sono istituite, previa ratifica del Direttivo Nazionale, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
- presenza di almeno dieci Soci effettivi;
- predisposizione di un piano di attività annuale che preveda iniziative sui temi individuati dai programmi di lavoro approvati dall’Assemblea Nazionale della Società, e che inoltre specifichi quale contributo la Sezione s’impegna a fornire alla redazione del sito e degli altri strumenti di comunicazione dell’Associazione;
- diffusione dei materiali informativi e di documentazione messi a disposizione dall’Associazione.
I Gruppi di lavoro tematici garantiscono l’approfondimento di argomenti coerenti con le finalità di cui all’art. 1, il coordinamento a livello nazionale ed il sostegno sulle tematiche specifiche alle Sezioni Territoriali o a singoli soci che ne manifestino l’esigenza.
Le Sezioni territoriali ed i Gruppi di lavoro tematici assicurano lo sviluppo di un sistema integrato a rete nazionale ed il rispetto dei principi e dei criteri associativi espressi nello Statuto.
L’assemblea dei soci effettivi ed onorari di ciascuna Sezione, convocata dal Presidente su delega del Direttivo Nazionale, elegge al proprio interno un Segretario, al quale viene affidato il coordinamento delle attività programmate, nonché la responsabilità dei fondi eventualmente assegnati a seguito di deliberazione del Direttivo Nazionale e finalizzati alla realizzazione di iniziative da questo ratificate.
Qualora il numero dei soci sia superiore a 20, l’assemblea della Sezione Territoriale procede all’elezione di un Direttivo di Sezione, nel numero di un componente ogni cinque soci, individuando al suo interno il Segretario.
Art.10 – Le Assemblee di Sezione sono convocate almeno una volta l’anno dal rispettivo Direttivo o dal Segretario per iscritto, preferibilmente per via telematica, e possono essere tenute in qualsiasi località del territorio di appartenenza.
Hanno compiti analoghi a quelli della Assemblea Nazionale, rapportati all’area territoriale di loro competenza, esclusa la approvazione dei bilanci. Le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono parificate ai fini del presente statuto alle Regioni ordinarie.
Le Assemblee dei Gruppi di Lavoro Tematici sono convocate almeno una volta l’anno in qualsiasi località del territorio nazionale, individuata in modo da garantire l’agevole partecipazione dei soci. Per il lavoro di approfondimento sono privilegiati strumenti di comunicazione telematica, con produzione periodica (almeno semestrale) di report sulle elaborazioni in corso, resi disponibili al Direttivo Nazionale e alla Presidenza, che ne curano la diffusione.
Art.11 – Il livello di rappresentatività nazionale dell’Associazione è garantito da un Direttivo Nazionale che garantisce la rappresentanza geografica e delle tematiche di interesse prioritario, cosi’ composto:
- i Segretari e/o rappresentanti delle sezioni territoriali e i referenti dei gruppi di lavoro tematici,
- un ulteriore rappresentante regionale ogni 30 soci effettivi per le sezioni territoriali che superino i 30 soci
- altri iscritti il cui contributo sia ritenuto da parte degli organi societari – in base a esperienze e competenze particolari e/o attività svolte nelle iniziative in cui l’Associazione è impegnata – utile per il perseguimento degli scopi statutari.
Le funzioni di segreteria sono assolte dal Tesoriere o, in caso di indisponibilità di questi, da un componente il Direttivo scelto di volta in volta.
Art.12 – I Direttivi (Nazionale e Territoriali) devono essere convocati almeno due volte all’anno, e hanno fondamentalmente compiti di coordinamento e di organizzazione, di esposizione alle Assemblee di piani e programmi di lavoro, di rappresentanza esterna dell’Associazione. Promuovono la costituzione di Gruppi di lavoro tematici su temi specifici e ne verificano l’attività. Il Direttivo Nazionale ha fondamentale compito di collegamento e coordinamento fra le diverse Sezioni Territoriali ed i Gruppi di Lavoro Tematici. Gli è affidata la gestione e l’amministrazione dell’Associazione e delibera sull’adesione della stessa a coordinamenti tra Società Scientifiche, o comunque aventi finalità compatibili con quelle della SNOP, a livello nazionale ed internazionale. Delibera inoltre sui criteri per:
- uso del logo,
- concessione del patrocinio di eventi,
- impostazione e politica editoriale degli strumenti di comunicazione dell’associazione.
L’applicazione di tali criteri è demandata al Presidente, che si avvale a tale scopo della collaborazione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e, per la gestione degli strumenti di comunicazione pubblica della SNOP, di un comitato editoriale interno all’Associazione.
I Direttivi (Nazionale e Territoriali) si impegnano a sviluppare l’utilizzo a livello nazionale e regionale dei mezzi di comunicazione telematici interattivi, per garantire una maggiore circolazione delle informazioni tra i Soci e favorire la partecipazione degli stessi alle attività dell’Associazione.
Art.13 – Il Presidente o in sua vece uno dei Vice Presidenti a ciò delegato rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente, i Vice Presidenti ed i componenti l’Ufficio di Presidenza e il tesoriere vengono eletti dal Direttivo Nazionale e restano in carica per quattro esercizi sociali. Il Presidente ha facoltà di proporre al Direttivo nazionale i componenti dell’Ufficio di Presidenza. Le funzioni di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con quelle di Segretario di Sezione Territoriale. Le sezioni che esprimono il Presidente o uno dei Vice Presidenti, qualora abbiano un solo rappresentante nel Direttivo Nazionale, eleggono un altro Segretario di Sezione.
Art.14 – Tutti gli organi sociali saranno rinnovati ogni quattro anni.
Il Presidente, i Vice Presidenti, i Segretari di Sezione Territoriale non possono essere rinnovati nell’incarico per più di una volta consecutivamente. Questa norma si applica anche per le cariche conferite prima dell’approvazione del presente statuto.
Art.15 – La quota di iscrizione viene fissata ogni 4 anni dal Direttivo Nazionale e sottoposta al parere dell’Assemblea Nazionale, che può comunque decidere una diversa periodicità. La quota sociale viene ordinariamente versata sul conto corrente postale dell’Associazione, anche attraverso modalità di pagamento telematico, e deve essere pagata entro il mese di giugno dell’anno in corso. All’atto dell’iscrizione o del rinnovo dovrà essere compilato l’apposito modello di iscrizione disponibile on-line sul sito dell’associazione. Solo i soci in regola con il pagamento della quota possono partecipare in modo attivo e passivo alle nomine dei componenti gli organi direttivi, hanno accesso agli strumenti di comunicazione riservati e diritto di voto nelle Assemblee.
Art.16 – L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato, con le modalità previste dall’art.7, dall’Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Art.17 – Tutte le eventuali controversie sociali fra associati e fra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, preliminarmente alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea Nazionale tra i soci che non ricoprano cariche sociali che giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Art.18 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.