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Verso i referendum (4): ripristinare l’originaria ampiezza della responsabilità solidale del committente.

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Sul quesito referendario in materia di sicurezza del lavoro nei processi di out-sourcing

Premessa
Anche in virtù delle finalità previste dal proprio statuto, SNOP intende promuovere la partecipazione al referendum del 8 e 9 giugno, i cui quesiti vertono su aspetti di lavoro, diritti e uguaglianza, direttamente o indirettamente legati a questioni di salute che meritano una presa di posizione da parte dei cittadini.
In quest’ottica, vogliamo raccogliere qui alcuni interventi invitati che trattano i temi che sono oggetto del referendum, contando con questo di fornire ulteriori informazioni e orientamenti utili per la scelta che viene chiesta agli elettori.
Chi voglia intervenire può farlo lasciando un commento nello spazio in fondo alla pagina, cui si accede dopo registrazione al sito o con il proprio account, se già registrati, oppure inviando il contributo proposto a presidenza@snop.it.

Dei 5 quesiti referendari che, a gennaio 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili, 4 interessano la materia del lavoro (tra cui licenziamenti e contratto a termine) mentre 1 riguarda la cittadinanza.
Tra questi merita di essere approfondito il quesito n. 4 relativo al tema della sicurezza del lavoro nel contesto delle esternalizzazioni e dei processi di decentramento produttivo.
In via di prima approssimazione, la cittadinanza è chiamata ad esprimersi sulla abrogazione di una disposizione dell’art. 26, d.lgs. n. 81/2008 recante obblighi operanti nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture tramite appalti, contratti d’opera e di somministrazione.
Prima di entrare nelle specifiche del quesito referendario ed ipotizzare gli effetti che da ciò potrebbero conseguire, occorre richiamare il sistema regolativo di riferimento, a partire dalla vigenza di obblighi preliminari ad esclusivo carico del committente – datore di lavoro che intenda ricorrere a forme di outsourcing, prevalentemente attuate tramite il fenomeno delle catene di appalti.
Al datore-committente incombe di verificare l’idoneità tecnico-professionale del soggetto affidatario e di condividere informazioni fondamentali per far comprendere i rischi dell’ambiente e dell’organizzazione di lavoro entro cui l’attività sarà svolta; a ciò si aggiungono obblighi di coordinamento che competono al soggetto nell’interesse del quale si realizza l’affidamento (committente-datore di lavoro) ed obblighi spettanti a tutti gli operatori economici coinvolti nell’affidamento in termini di cooperazione e funzionalmente alla congiunta valutazione e gestione dei rischi prodotti dalle interferenze tra organizzazioni del lavoro (e non solo tra lavoratori appartenenti a diversi operatori economici compresenti nel medesimo teatro lavorativo, come da tempo insegna la giurisprudenza della Cassazione penale, sez. IV): la sinergia tra più operatori economici è richiesta per addivenire alla redazione del correlato documento (DUVRI, documento obbligatorio salvi i casi di esonero previsti dall’art. 26, d.lgs. n. 81/2008) nonché alla annessa definizione dei costi strumentali alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione che si rendano necessarie. Per inciso, dei costi della sicurezza va sempre data specifica evidenza per evitare indebiti meccanismi di ribasso a danno di coloro che in concreto mettono a disposizione le proprie energie lavorative.
A tale schema si raccorda, non senza qualche stonatura su cui proprio il referendum potrebbe intervenire, quanto stabilito dall’art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81/2008. Ai sensi di tale dettato normativo il committente- datore di lavoro ed i soggetti affidatari rispondono congiuntamente nei confronti dei lavoratori utilizzati nei processi di esternalizzazione produttiva al configurarsi di specifiche circostanze: per il risarcimento dei danni non indennizzati dal competente ente assicuratore previdenziale e per altri ambiti riguardanti l’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi. Questo specifico frammento del dato giuridico è da completare con una parte finale del comma 4 il quale contempla una forma di esonero della responsabilità solidale del committente in ordine ad alcune tipologie di danno subite dai lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Proprio su questa parte dell’art. 26, d.lgs. n. 81/2008 i cittadini sono chiamati a prendere posizione circa la possibilità di sancirne la abrogazione. Più precisamente alla cittadinanza è chiesto di esprimersi limitatamente alla soppressione o meno delle seguenti parole: “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
Come può intuirsi, la disciplina vigente (che il referendum vuole superare) restringe l’intervento del committente, escludendolo per i casi in cui l’evento lesivo consegua a rischi specifici dell’appaltatore/subappaltatore.
Cosa potrebbe determinare l’abrogazione dell’ultimo periodo dell’art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81/2008? Quale regime ne potrebbe derivare a tutela dei lavoratori interessati da eventi lesivi cagionati da rischi specifici dell’appaltatore?
Un primo effetto sarebbe quello di creare una maggiore responsabilizzazione del committente nella scelta di partner affidabili ed in grado di garantire il pieno rispetto delle normative, restituendo a livello sistemico una certa uniformità di trattamento a tutela dei lavoratori e dunque d’intervento del committente nei confronti di inadempienze degli operatori economici scelti per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
Sostanzialmente, scegliere Sì al quesito referendario significherebbe essere favorevoli ad estendere la responsabilità solidale del committente-datore di lavoro oltre quanto già previsto nelle ipotesi di mancato pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi (cfr. art. 29, d.lgs. n. 276/2003).
Peraltro, la difformità attualmente prevista a sfavore della garanzia di sicurezza verrebbe così sanata, restituendo al sistema giuridico di riferimento una maggior coerenza all’insegnamento della Corte costituzionale in materia di responsabilità solidale: con sentenza n. 254/2017, il Giudice delle leggi si è espresso evocando l’importanza della responsabilità solidale nella disciplina lavoristica in quanto finalizzata a «evitare il rischio che i meccanismi di decentramento vadano a danno dei soggetti utilizzati nello svolgimento del contratto commerciale»; viceversa, la permanenza dell’attuale limitazione di cui soffre la disposizione finale dell’art. 26, co. 4, d.lgs. n. 81/2008 – non v’è dubbio – impedirà l’applicazione generale del meccanismo di solidarietà nei confronti dei lavoratori indiretti del committente (a tutto vantaggio del committente, ancorché si tratti di personale organizzato dall appaltatore o subappaltatore).
In concreto, esprimersi per il SÌ al referendum porterebbe a ripristinare l’originaria ampiezza della responsabilità solidale del committente, nei termini definiti dall’art. 1, comma 910, della legge n. 296 del 2006. Ai sensi dell’ultima norma citata, non erano contemplate limitazioni di sorta quanto alla sfera di operatività del coinvolgimento doveroso del committente in virtù di una regola giuridica basata sull’intento di responsabilizzare i soggetti che si servono di lavoro altrui e che dunque sollecitava alla definizione ed adozione di modelli organizzativi più sorvegliati e più capaci di rivelarsi attenti alle esigenze di protezione dei lavoratori utilizzati agli scopi del decentramento.
Beninteso che non risulta corretto sostenere che il ricorso agli appalti celi sempre modelli imprenditoriali al massimo ribasso e patologici, risulta comunque un’analisi empirica sin troppo evidente per restituire un non trascurabile intensificarsi di infortuni, anche gravi, nel contesto degli appalti e del più vasto arcipelago dei processi di esternalizzazione (citati e non dalla rubrica dell’art. 26, d.lgs. n. 81/2008). Il che apre con sé interrogativi di ben più ampia portata circa gli effetti tangibili della cancellazione della parte finale dell’art. 26, co. 4, d.lgs. n. 81/2008 in termini di miglioramento delle condizioni di lavoro. Il dibattito non pare irrilevante nel tempo del lavoro sostenibile, a partire dalla tutela della salute e della sicurezza.
P.S. Lavoro e dignità del lavoro possono convivere a patto che alla garanzia di salute e sicurezza sia attribuito un significato concreto e privo di retorica ad intermittenza (che si accende al verificarsi di infortuni mortali o gravi sul lavoro per poi spegnersi l’indomani mattina).

Anna Rota
Università di Bologna

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