Sugli effetti della circolare del Ministero dell’Interno del 98/06/26
Il Regolamento (UE) 2024/1356 “Accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne”, noto anche come “Regolamento screening”, ha introdotto una nuova procedura di accertamento preliminare nei confronti di cittadini di Paesi terzi intercettati alle frontiere esterne dell’Unione o presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato membro. Lo “screening” vorrebbe indirizzare la persona verso la procedura di asilo, di rimpatrio o verso altri meccanismi previsti dal Patto, come la ricollocazione o altri strumenti di solidarietà. Lo screening prevede controlli sulla identità, di sicurezza, di salute e altri relativi alla eventuale vulnerabilità.
L’attuazione del Regolamento, in Italia è stata definita attraverso la circolare del Ministero dell’Interno del 9 giugno scorso che, in merito alla “componente sanitaria dello screening”, prevede che i Prefetti coinvolgano le “ASL, la Croce Rossa e ogni ulteriore ente/soggetto ritenuto opportuno” (tra queste anche associazioni di volontariato) per la copertura del servizio H24 e 7/7 o su reperibilità.
L’applicazione delle procedure sta provocando nel nostro Paese reazioni critiche a diversi livelli, in particolare contestando che l’operazione sanitaria formalmente finalizzata a garantire tutela dei soggetti vulnerabili sia in realtà coinvolta – attraverso il rilascio di certificazioni sanitarie a persone destinate ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) – a governare il fenomeno migratorio, determinando una inaccettabile sovrapposizione tra valutazioni sanitarie e finalità amministrative o di sicurezza.
Condividendone considerazioni e posizioni ed in attesa di approfondimenti, segnaliamo per ora qui:
- la Lettera Aperta sul tema delle certificazioni sanitarie per il trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) elaborata e pubblicata da AIE – Associazione Italiana di Epidemiologia, in cui si “richiama la necessità di tutelare l’autonomia del giudizio medico e il diritto alla salute di ogni persona, sancito dall’articolo 32 della Costituzione”.
- Il “Documento sugli screening sanitari obbligatori previsti dal Nuovo Patto Europeo Migrazione ed Asilo” della Rete Veneta Ambulatori e.t.s del 3 settembre scorso.
A questo proposito ricordiamo che quello che si sta realizzando avvera quanto su questi aspetti aveva paventato il position paper di AIE e SIMM, 2025 (che SNOP aveva sottoscritto) in merito ai possibili effetti del Patto europeo su migrazione e sull’asilo del 2024.
Di seguito, l’approfondimento di Manuela Peruzzi.
Sugli effetti della circolare del Ministero dell’Interno del 98/06/26
Il nuovo Patto Europeo su migrazione e asilo del giugno scorso, si inserisce in un quadro normativo complesso e articolato. L’immigrato che entra in Italia in modo irregolare se richiede la protezione internazionale è ospitato nelle strutture di primo soccorso e di accoglienza, Hotspot, per i primi accertamenti medici, per l’identificazione e per l’informazione relativa alla condizione di irregolarità e della possibilità di chiedere la protezione internazionale. Tali strutture nel nostro paese sono presenti a Lampedusa, Messina, Pozzallo, Taranto.
In queste sedi, terminate le procedure previste, nel più breve tempo possibile, il migrante che ha manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia, viene trasferito presso le strutture di accoglienza di primo livello, CPA (Centri di prima Accoglienza), dislocate sull’intero territorio nazionale, ove permangono in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale. Questi centri sono collocati a: Bari, Brindisi, Isola di Capo Rizzuto (KR), Gradisca d’Isonzo (GO), Udine, Manfredonia (FG), Caltanissetta, Messina, Treviso. Inoltre, per i casi di emergenza i Prefetti hanno individuato con specifici bandi di gara altri Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS). Attualmente le strutture attive sul territorio nazionale sono più di 5.000, con una capacità di più di 80.000 posti.
Mentre gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia e che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti, sono trattenuti in condizioni di restrizione della libertà nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), per consentirne l’espulsione. Il tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio.
Il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione e Asilo (Regolamento UE 2024/1356) recepito in Italia dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 9 giugno scorso introduce nuove procedure.
In particolare, prevede uno screening sanitario con accertamenti obbligatori per quei cittadini di paesi terzi che o sono
- intercettati alle frontiere esterne, nei punti di sbarco o che provengono dalla Rotta Balcanica e non hanno i requisiti per l’ingresso nel nostro paese e che chiedono protezione internazionale;
- o presenti nel territorio e che soggiornano illegalmente.
Entrambi questi migranti devono essere sottoposti ad accertamenti (identificazione, Rilievi biometrici, controlli di sicurezza, controlli preliminari di salute, controllo delle vulnerabilità) che devono essere conclusi in tempi strettissimi, 7 giorni, se si effettuano in prossimità alle zone di frontiera o in 3 giorni in caso di rintraccio sul territorio o di presentazione spontanea o di apolide che richiede la cittadinanza.
La certificazione medica deve stabilire lo stato di vulnerabilità. La norma di riferimento che definisce le vulnerabilità nel quadro normativo italiano, secondo la Direttiva 2013/33/UE, è l’art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 142/2015, secondo cui “Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali femminili”.
Dall’esito dello screening sanitario possono emergere due condizioni:
- non vulnerabilità Se un migrante non si trova in stato di vulnerabilità, unitamente ad altre condizioni che non prevedono il diritto di accoglimento (provenienza da un paese sicuro, non richiede asilo o la sua richiesta è priva di presupposti…), viene considerato irregolare e trattenuto presso apposite strutture di frontiera gli hotspot o nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) dislocati sul territorio nazionale, per consentire l’esecuzione del provvedimento di espulsione;
- vulnerabilità Se è un soggetto vulnerabile o presenta vulnerabilità certificate non viene lasciato nei CAS centri di prima accoglienza ma preso in cura e trasferito nel sistema di Asilo e Accoglienza.
Per i luoghi di sbarco Il Dipartimento del Ministero ha preso accordi con le Prefetture e la Croce Rossa italiana CRI e Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, mentre per i migranti intercettati sul territorio, per la parte sanitaria della procedura di screening è previsto un coordinamento attraverso l’istituzione del Tavolo Vulnerabilità, con Questura, Azienda Sanitaria e CRI.
A questo punto come è emerso nell’incontro dello scorso settembre delle Associazioni del Terzo settore del Veneto con gli operatori dell’ASL 9 Scaligera, che già da luglio sono stati investiti della parte sanitaria di screening, si è aperto uno scenario di problematiche che investono aspetti deontologici, aspetti professionali e aspetti giuridici e in particolare la capacità del sistema di individuare tempestivamente lo stato di vulnerabilità.
Cosa sottende anche implicitamente il Regolamento:
- il Regolamento prevede protocolli applicativi, tuttora non presenti, con le modalità operative relative a: risorse umane, spazi operativi, modalità di trasmissione dei dati con gli esiti degli accertamenti sanitari, copertura del servizio sanitario H24 e servizi di mediazione linguistico-culturale, personale specializzato, formato, soprattutto per l’individuazione delle vulnerabilità di natura psicologica e psichiatrica;
- Aspetti sanitari: ogni migrante deve essere sottoposto ad una valutazione dello stato di salute e delle eventuali condizioni di vulnerabilità fisica, psicologica e psichiatrica nello spazio temporale di 3 o 7 giorni! A lui devono essere garantite le tutele che i tempi stretti non permettono, quali: la possibilità di avvalersi di competenze specialistiche, di esami strumentali, di approfondimento dei quadri clinici e delle malattie psichiatriche. Infatti, le maggiori criticità sono dovute all’individuazione delle vulnerabilità di natura psicologica e psichiatrica, con particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere. L’individuazione tempestiva e accurata delle condizioni di vulnerabilità costituisce, pertanto, un presupposto essenziale per la corretta applicazione del sistema procedurale delineato dal Regolamento (UE) 2024/1348 ed espressamente richiamate dal Regolamento Screening. Ciò presuppone normalmente la realizzazione di colloqui specialistici condotti da personale adeguatamente formato, con il supporto di mediatori linguistico-culturali qualificati e in contesti non coercitivi, idonei a garantire riservatezza, fiducia e assenza di condizionamenti, con tempi adeguati, soprattutto nei confronti di soggetti fragili con patologie latenti, che le condizioni di stress possono amplificare o fare emergere;
- Atto medico: le nuove procedure di screening non sono più solo accertamenti sanitari bensì la valutazione della vulnerabilità è inserita in percorsi legati all’ingresso, al trattenimento o all’espulsione. Non c’è una finalità di cura, né l’avvio di un percorso o di presa in carico;
- L’adempimento degli obblighi informativi in fase di screening sono tra le garanzie che il legislatore europeo ha previsto, al centro della fase di screening e che difficilmente vengono garantite perché richiedono organizzazione, presenza di personale preparato, mediatori linguistico-culturali e tempi dedicati. L’informazione sulle conseguenze dello screening sanitario a cui è sottoposto diventa il presupposto fondamentale per la legittimità della procedura perché rappresentano la condizione necessaria affinché una persona possa esercitare i propri diritti. Di fatto il regolamento di Screening stabilisce che le persone devono avere una informazione chiara e comprensibile in merito alla natura e alle finalità dello screening, compresa la possibilità di essere assoggettati ad una procedura di restrizione della possibilità di circolazione.
- il rapporto di fiducia medico paziente e il consenso informato viene condizionato dal vincolo coercitivo per il permesso di asilo, dove poi si gioca l’equivoco e l’ingenuità di credere che molto meglio risultare sani perché convinti che dalla visita medica dipenda la capacità lavorativa, quasi un’idoneità positiva. A questo punto il sanitario devi sapergli spiegare e far capire che lo scopo è esattamente opposto;
Per concludere, dall’ascolto dei sanitari che già sono stati investiti dell’obbligo di questa attività emerge che, di fatto, la valutazione della vulnerabilità attraverso lo screening sanitario previsto dalla Circolare, si riduce, nella pratica, ad un’osservazione sommaria condotta in tempi brevissimi, senza strumentazione, senza mediazione adeguata, senza la possibilità di rilevare le forme di vulnerabilità che non si manifestano attraverso indicatori immediatamente percepibili sul piano fisico o comportamentale.
Ma, tra gli aspetti più difficili da accettare sotto il profilo deontologico, è l’autonomia dell’atto sanitario dalle funzioni di controllo migratorio. Il quadro che si apre in questo contesto è il venir meno dei principi e delle regole etiche, quali innanzitutto il rapporto di fiducia tra migrante e sanitario, il mantenimento del segreto professionale, la compromissione del consenso informato. Mentre le procedure di screening possono davvero rappresentare un momento importante per individuare i bisogni sanitari, le persone fragili che devono essere prese in carico, se avviene attraverso un percorso sanitario trasparente, sganciato dalle procedure di controllo migratorio, con finalità esclusivamente cliniche, terapeutiche e non utilizzato come misura di trattenimento e di gestione del fenomeno migratorio. In questo caso appare giustificato il diritto di obiezione di coscienza da parte del personale sanitario.
Manuela Peruzzi
nota: l’immagine usata è stata generata con IA

