Le ragioni del “Sì”
Premessa
Anche in virtù delle finalità previste dal proprio statuto, SNOP intende promuovere la partecipazione al referendum del 8 e 9 giugno, i cui quesiti vertono su aspetti di lavoro, diritti e uguaglianza, direttamente o indirettamente legati a questioni di salute che meritano una presa di posizione da parte dei cittadini.
In quest’ottica, vogliamo raccogliere qui alcuni interventi invitati che trattano i temi che sono oggetto del referendum, contando con questo di fornire ulteriori informazioni e orientamenti utili per la scelta che viene chiesta agli elettori.
Chi voglia intervenire può farlo lasciando un commento nello spazio in fondo alla pagina, cui si accede dopo registrazione al sito o con il proprio account, se già registrati, oppure inviando il contributo proposto a presidenza@snop.it.
Riceviamo e qui di seguito pubblichiamo l’intervento sul tema “appalti” del referendum che ci hanno inviato Alessia Vittozzi e Renato Turturro, TPALL presso l’USL di Bologna, che ringraziamo.
Il quesito referendario chiede se l’elettore voglia (sì) o meno (no) l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 … limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”. In sostanza, questa parte del comma interessato prevede ora la esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, quando questi siano conseguenza dei “rischi specifici” propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Negli ultimi anni è andata affermandosi una nuova concezione di impresa in cui i modelli organizzativi sono ormai orientati alla crescente esternalizzazione di processi produttivi, sia per effetto delle trasformazioni tecnologiche e organizzative, che per le crescenti richieste del mercato. L’esecuzione di attività condotte da aziende esterne al sito aziendale e la compresenza di più imprese all’interno delle stesse strutture, costituiscono importanti criticità anche per la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza, dal momento che diversi datori di lavoro si trovano a cooperare allo stesso ciclo produttivo in un concorso di obblighi, adempimenti e responsabilità, talvolta sovrapposti o disalllineati.
Tale modus operandi, generando confusione a livello organizzativo, può tradursi anche in distorsioni nell’applicazione della normativa della sicurezza di cui al D.Lgs 81/08, soprattutto in merito alla corretta individuazione dei rischi interferenziali e alla attuazione delle più idonee misure di tutela e sicurezza rispetto ad essi. Non a caso, in tali situazioni, le attività di ricostruzione degli eventi infortunistici e di ricerca delle responsabilità operate da parte dei servizi di vigilanza (AUSL, Ispettorato del Lavoro) con certa frequenza evidenziano deficit che riguardano la reciproca informazione ma soprattutto la collaborazione tra le diverse imprese.
L’articolo 26 disciplina le modalità di affidamento degli appalti e delle prestazioni di servizi, con particolare attenzione alle procedure di selezione e ai requisiti di qualificazione delle imprese. Alla base dell’articolo c’è una filosofia di fondo, ossia che, i rischi associati all’appalto siano legati alle caratteristiche del luogo di lavoro, all’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e a potenziali rischi di interferenza tra le attività svolte dagli stessi. Questi rischi sono presenti con estrema probabilità dove operano più soggetti all’interno di una cornice spazio-temporale che deve dialogare anche con aspetti di natura economica, dettati da dinamiche di mercato non controllabili.
Il limite del comma 4 dell’art. 26 si manifesta in particolar modo in merito all’efficacia degli strumenti di prevenzione, dal momento che esclude una piena responsabilità del soggetto Committente, quel soggetto che possiede potere decisionale e di spesa sull’appalto.
Abrogare questo articolo permetterebbe ai cittadini e alle parti sociali di partecipare attivamente alla scelta normativa, favorendo un quadro normativo più equilibrato e orientato alla prevenzione dei rischi occupazionali, attribuendo al Committente più precise responsabilità sia nella scelta di imprese qualificate, sia nel limitare il ricorso all’appalto laddove non necessario. La maggior responsabilizzazione del Committente funzionerebbe da meccanismo correttivo del mercato delle imprese e contribuirebbe a un possibile innalzamento e diffusione dei livelli di salute e sicurezza, generando una coerenza tra le realtà produttive e il testo di legge. In tal modo, si darebbe valore effettivo al dovere di cooperazione e coordinamento in capo alle imprese, smarcando il campo anche dall’uso ambiguo del termine “rischi specifici”.
Se nell’esito referendario il “Sì” dovesse prevalere, la norma indicata verrebbe abrogata, rimuovendo così la limitazione alla responsabilità solidale del committente. In tal caso, l’imprenditore committente sarebbe pienamente e integralmente responsabile, insieme all’appaltatore e ai subappaltatori, per tutti i danni non risarciti dall’INAIL o dall’IPSEMA, senza più alcuna esclusione legata ai rischi specifici connessi alle attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. La responsabilità civile e risarcitoria del Committente sarebbe estesa dunque ai dipendenti in appalto e sub appalto.
Riteniamo che abrogare la norma attuale, votando “Sì”, contribuirebbe a fare un passo avanti verso i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
Alessia Vittozzi
Renato Turturro
Tecnici della prevenzione
UO DATeR SP – Unità Assistenziale Tutela Ambienti di Lavoro Est Città
Azienda USL di Bologna
Una risposta
Buongiorno colleghi,
premessa la bontà della riforma, perché stabilisce una certa centralità del committente in caso di infortunio, io credo però che dal punto di vista del responsabilità penale non aggiunga molto, nel senso che a me sembra che l’attuale comma 4 esoneri il committente nell’indennizzare i lavoratori, ma sotto il profilo del coordinamento e della valutazione dei rischi non abbia impatti. Dunque anche la riforma non aumenta il “grado” di responsabilità penale del committente, ma lo coinvolge civilmente nel pagare i danni al lavoratore.
È una lettura corretta la mia? Ci sono altri aspetti che non ho considerato
Alessandro Curati
Tecnico della Prevenzione