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Pensano che le informazioni sullo stato di salute delle persone e delle comunità, sulle malattie e gli infortuni, sulle cause di entrambi...costituiscano una premessa indispensabile per fare prevenzione;
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Non hanno conflitti di interesse...per cui sono liberi di dire ciò che pensano
Comunicano in modo trasparente...
Non hanno tra gli obiettivi prioritari la difesa di categorie o di singole figure professionali...
Cercano un continuo confronto con le altre Società scientifiche che operano nel mondo della prevenzione...
Non hanno mai smesso di credere nella necessità di un sistema pubblico di prevenzione diffuso in tutto il paese, in grado di garantire il diritto alla salute e di contrastare le diseguaglianze.
Pensano che la solidarietà e la partecipazione siano ancora valori indispensabili.

Il nuovo accordo sulla formazione SSL

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Tempo di lettura: 5 minuti

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Una buona notizia, con qualche riserva.

Infine, dopo lunga attesa e un iter complicato, il 17 aprile scorso è stato firmato l’ “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza”. Pur con le insoddisfazioni che rimangono rispetto alle aspettative e alle richieste variamente avanzate e non accolte o recepite solo in parte, dobbiamo dire che è una buona notizia (la cattiva sarebbe stata l’ennesimo rinvio).
Gli elementi di novità sono molteplici, a cominciare dalla riunificazione in un unico Accordo dei provvedimenti precedentemente slegati e talvolta disallineati. Importanti avanzamenti sono avvenuti in merito anche all’obbligo diffuso di verifica finale dell’apprendimento e di monitoraggio dell’efficacia formativa, alle caratteristiche dell’aggiornamento periodico, ai requisiti dei formatori ecc. Accanto ai diversi elementi di novità, rimangono aspetti poco o non risolti: mentre alcuni rimanevano fuori della portata diretta dell’Accordo quali l’individuazione di responsabilità proprie dei formatori e l’integrazione con la scuola, su altri (modalità di verifica dell’efficacia, istituzione del libretto formativo, caratteristiche differenziate della formazione per datori di lavoro, definizione del sistema dei controlli e delle sue modalità di azione …) le debolezze potrebbero farsi presto sentire. Qualche dubbio può rimanere rispetto alla entità degli aspetti formali, che in taluni casi rischiano di apparire eccessivi specie a chi operi con qualità e valide competenze.
Difficile, invece, dire che l’Accordo realizzi quella razionalizzazione e semplificazione che si auspicava e che anche il Documento CIIP del 2022 (cui SNOP ha collaborato), tra le altre cose, aveva chiesto. La complessità delle disposizioni che contempla – pur in parte forse inevitabili in un ambito di per sé molto vasto – sembra suggerire che si ritenga di avere a che fare con un mondo e una cultura con scarsa capacità/volontà di autoregolamentazione che, per funzionare a dovere, a torto a ragione, abbisogni di una regolamentazione rigida e dettagliata. Ma questa è una condizione non infrequente nel contesto produttivo nazionale, e non solo per la formazione.
Ha ragione Manuela Peruzzi, di cui riportiamo di seguito un commento preliminare, a dire che “la lettura del nuovo accordo merita più tempo ed approfondimenti” e che forse è presto per apprezzarne compiutamente sia avanzamenti che deficit.
Il tema della formazione per la SSL nel nostro Paese è dibattuto da anni e non sappiamo se sarà questo nuovo Accordo, che pure ha mobilitato e a lungo energie, idee, interessi e pressioni politiche e scientifiche, a garantire il salto di qualità e di efficacia (ma anche di legalità) che si attendeva e vorremmo però almeno confidare nella capacità della norma di incanalare una crescita del sistema formazione e lavoro che dovrebbe trovare però motivazioni ben al di qua della norma e completarsi di alcuni ulteriori passaggi.

IL NUOVO ACCORDO: COMMENTI PRELIMINARI DI MANUELA PERUZZI

La lettura del nuovo accordo merita più tempo ed approfondimenti. Non entro nel merito della progettazione dei corsi, delle ore previste, degli enti accreditati, dei requisiti dei docenti … Ma mi rimangono le perplessità che già avevamo espresso nel gruppo formazione della CIIP. Faccio una riflessione su alcuni punti positivi e, ahimè, sui ben più numerosi punti critici che, a mio parere, non ci permettono di fare significativi passi in avanti.
1. Semplificazione dell’impianto complessivo e dei percorsi, anche al fine di evitare sovrapposizioni e ridondanze previsto nel Nuovo Accordo. Questo mi pare possa essere stato realizzato con l’unificazione degli accordi precedenti e con l’accorpamento della formazione per i cantieri e per il lavoro in ambienti confinati (tutti la devono fare non solo coloro che lavorano in appalto) ma non certamente in altre parti.
2. La necessità di integrare il ruolo del sistema scolastico a partire dalle prime classi della scuola dell’alunno/studente. Se è vero che la sicurezza è una parte intrinseca della vita di ogni persona e che ricade su tutti gli ambiti (casa, strada, scuola, lavoro, tempo libero) è auspicabile che parlare di sicurezza e di salute accompagni lo sviluppo del bambino. Sembrava che con l’integrazione del sistema scuola al sistema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previsto dal PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) questo dovesse portare ad una grande innovazione culturale se inserita nel contesto dell’Accordo, ma evidentemente i tempi non sono maturi!
3. Un punto di forza del Nuovo Accordo è l’aver previsto la formazione all’interno del luogo di lavoro e specifica per gruppi omogenei di lavoratori.
Un punto di forza che viene annullato allorquando consente come modalità di erogazione
la didattica a distanza per la formazione specifica, per tutte le figure (datore di lavoro, dirigenti, lavoratori, RSPP, CSP e CSE, ad esclusione dei preposti.
Perché la formazione sia adeguata al lavoratore adulto essa deve essere realizzata per lo più in maniera integrata con l’organizzazione aziendale, riducendosi per quanto possibile il ricorso all’esternalizzazione, in modo che almeno una quota significativa della formazione venga condotta nel luogo di lavoro o sia comunque legata alla realtà lavorativa aziendale, alle mansioni e ai compiti del lavoratore. In particolare, se si tratta di formazione per i preposti. Questi concetti sono espressi in modo generico (a pag. 13, 15) e solo quando si tratta di lavoratori, trascurando il ruolo di guida proprio del preposto. Per questa figura ci saremmo aspettati una obbligatorietà verso l’uso di strumenti specifici quali il DVR, le procedure aziendali, le modalità operative, disposizioni interne, manuali di istruzione delle macchine, schede di sicurezza, avvalendosi delle competenze e della collaborazione di figure aziendali (RSPP, MC, RLS, dirigenti, preposti o lavoratori senior o esperti).
4. Di fronte alla molteplicità delle categorie di “datori di lavoro”, aver previsto una formazione univoca potrà creare delle difficoltà applicative: sarebbe stato opportuno prevedere percorsi differenziati per almeno due categorie di datore di lavoro, distinguendo titolari d’impresa, imprenditori, amministratori delegati, direttori generali, e direttori di stabilimento con delega da lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, professionisti – con collaboratori. Per i primi, che normalmente dispongono di strutture di supporto, la formazione dovrebbe avere un approccio prevalentemente organizzativo, gestionale, strategico, economico oltre che tecnico. Per i secondi la formazione dovrebbe essere mirata anche alla gestione dei rischi specifici sotto il profilo tecnico, presenti in queste attività lavorative.
5. Verifica di efficacia dell’apprendimento. È positivo che il nuovo accordo abbia introdotto una verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e, soprattutto, che abbia previsto verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche con il supporto del RSPP, che consentano di valutare direttamente sul campo le conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori. Interessante che si sia introdotta nell’ambito della riunione periodica la verifica del raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.
È deludente però che le modalità di verifica dell’apprendimento (tema che pure, in sé, non è di facile soluzione) vengano limitate ad enunciazioni teoriche la cui applicabilità rimane tutta da verificare, a cominciare dall’ipotesi dell’utilizzo a questo scopo dei dati infortunistici.
6. Il controllo sulle attività formative e il monitoraggio dell’applicazione dell’accordo. Su questi aspetti c’era una grande aspettativa, specie da parte dei Servizi PSAL, ma il risultato nell’Accordo è stato piuttosto deludente: per le modalità di monitoraggio e controllo si rimanda a quello stesso “atto successivo” (punto 1 di parte I, che curiosamente non le cita) con il quale si definiranno “i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori” (oltre alla “istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale”). Una parte importante viene quindi ancora congelata non chiarendo le modalità né i metodi né gli strumenti.
Se gli organismi di vigilanza (ASL/ATS, INL, VVF) devono controllare l’attività di formazione direttamente in azienda e se i controlli, oltre che alla verifica della sussistenza di tutti gli elementi formali, devono stabilire che la formazione abbia avuto efficacia, sarebbe stato necessario stabilire alcuni criteri comuni per verificare sul campo le conoscenze, competenze ed abilità dei soggetti formati, al fine poi di ricostruire le responsabilità in questi processi per non limitare i controlli agli aspetti formali e per evitare eccessive discrezionalità di valutazione.
7. Ferma restando la responsabilità in capo al datore di lavoro in merito alla formazione di cui all’art. 37, rimangono aperte le questioni riguardanti la responsabilità dei soggetti che erogano la formazione (per i quali era richiesta l’introduzione di una sanzione specifica) e quella dei soggetti destinatari della formazione (citata nella lettera b-bis introdotta nell’art. 27 comma 2 dal L. 3 luglio 2023, n. 85).

Manuela Peruzzi

 

Accordo SR formazione SSL 17apr2025

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