A proposito di una equivoca circolare INAIL.
Riceviamo da Maurizio Mazzetti e volentieri pubblichiamo. A seguire alcune nostre riflessioni.
È possibile un rientro al lavoro senza effettivo controllo se si è realmente nelle condizioni di riprenderlo?
È passata pressoché inosservata, ad eccezione di qualche trafiletto sulle pubblicazioni specializzate, la circolare INAIL 17 del 29 aprile 2026 – Certificati di infortunio sul lavoro. Ripresa del lavoro. Istruzioni. La circolare invece ha effetti rilevanti sia sulla prassi operativa di gestione e indennizzo delle assenze per infortunio o malattia professionale (cd. Inabilità Temporanea Assoluta), sia sulla verifica delle effettive condizioni di salute al rientro al lavoro. Ne riporto i punti più salienti (le parti in grassetto sono mia iniziativa):
“Con la presente circolare si forniscono istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, tenuto conto delle nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico legali
omissis
Il lavoratore può riprendere il lavoro al termine del periodo di prognosi riconosciuto dall’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, senza produrre alcune ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.
In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’INAIL rilascia il certificato medico legale (continuativo e/o definitivo), anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale, secondo i dettami della sanità digitale INAIL. Pertanto, il certificato constatante la chiusura del periodo di assenza dal lavoro può essere, nelle diverse ipotesi citate, l’ultimo dei certificati pervenuti all’INAIL ovvero il cosiddetto “definitivo” se redatto. Qualora non pervenga all’INAIL il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni ad essa connesse, l’INAIL provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni. Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, in applicazione dell’articolo 41 del Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 42 del medesimo decreto”
La circolare suscita numerose perplessità e qualche preoccupazione. Circa le premesse, osservo che se la certificazione medica è trasmessa telematicamente dal 2008 (che poi lo sia tutta e sempre, e con le informazioni richieste dai sistemi telematici a pena di impossibile trasmissione, è tutt’altra faccenda), effettivamente l’estensione della tutela assicurativa a nuovi soggetti (insegnanti e studenti delle scuole e della formazione professionale quale che sia l’attività svolta e non più solo in caso di esercitazioni pratiche, ciclo fattorini operanti su piattaforme digitali, indipendentemente dalla classificazione del lavoro come autonomo o dipendente, anzi con una presunzione di lavoro dipendente se il lavoro sia organizzato tramite algoritmi) ha rilevanti implicazioni organizzative; nel caso dei ciclo fattorini o riders in particolare, identificazione e rapporti con “datore di lavoro” ed assoggettamento dello stesso ai relativi obblighi possono non essere semplici quando il datore di lavoro è una piattaforma. Decisamente oscuro è invece il riferimento ai sistemi di sanità digitale per gli accertamenti medico legali, non meglio illustrati, salvo un successivo riferimento, altrettanto vago sulle modalità pratiche, al ricorso alla telemedicina in ambito medico legale; e lascio ai professionisti medici interessati il giudizio tecnico su questa previsione.
Ciò che invece preoccupa è che il rientro al lavoro può avvenire senza che obbligatoriamente, come invece in precedenza, ci sia una attestazione medica di idoneità alla ripresa stessa. Detta attestazione diventa infatti eventuale, salvo che non vi provveda l’INAIL (ritengo nei casi più gravi e/o con potenziali postumi permanenti, che sarebbero aggravati da un rientro prematuro al lavoro), oppure si impegni l’interessato a procurarsela, presso il proprio medico di famiglia o recandosi presso l’INAIL prima del rientro. E mi permetto di definire pilatesca, oppure lapalissiana se non peggio, la previsione che il datore di lavoro “possa” attivare la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente. A parte il fatto che poteva e può farla comunque anche in presenza del certificato definitivo, in assenza di quest’ultimo detta facoltà, che non si può tramutare in obbligo di legge attraverso una circolare, diventa però un onere, ed un onere pesante per il datore di lavoro in termini di responsabilità: perché sappiamo bene tutti che il medico competente non è disponibile h 24, e non è attivabile in ogni momento. Vi è quindi la concreta possibilità che un lavoratore non perfettamente ripresosi, ma con tale stato non verificato, si ripresenti in azienda e riprenda il lavoro, anche prima che si attivi la sorveglianza sanitaria interna ed eventualmente ne sancisca la rinnovata inidoneità. Aggiungo: che succede se il lavoratore così rientrato senza un vero e proprio controllo sulla ritrovata idoneità si infortuna nuovamente o ha una ricaduta? Di chi è la responsabilità? Difficile dire quale potrebbe essere la numerosità di detti casi; ma è quindi prudente che il datore di lavoro pretenda, anzi continui a pretendere come in passato (almeno quelli scrupolosi) un certificato medico definitivo. E analogamente consiglio a lavoratrici e lavoratori di procurarsi sempre, spontaneamente, un certificato definitivo vecchia maniera.
Tralasciando i problemi gestionali interni all’INAIL, osservo anche come la previsione di una definizione dei casi a prognosi scaduta senza certificato definitivo entro 15 giorni introduce un nuovo termine di conclusione di un procedimento non previsto dalla Carta dei Servizi. Ma quel che emerge che l’INAIL abdica parzialmente, e a mio parere discutibilmente, al controllo dell’idoneità a riprendere il lavoro. Quali le ragioni?
Sicuramente l’esigenza di un certificato medico definitivo, anche quando la prognosi non cambiava e detto certificato non comportava ulteriori giorni di assenza dal lavoro, era, e rimane, costoso in termini di risorse impiegate, adempimenti magari solo formali e tempi di chiusura delle pratiche; con le ovvie conseguenze poi quindi sui tempi di erogazione delle indennità ma anche sull’importo delle stesse, che è proporzionale ai giorni di inabilità temporanea assoluta. Diversi elementi sopravvenuti hanno amplificato queste difficoltà conducendo a questa che appare come un tentativo di drastica semplificazione dei flussi: le ingravescenti carenze del personale sanitario INAIL (specie nelle consulenze specialistiche, alcune delle quali, come ortopedia, diventate sempre più rare e preziose), come pure di quello amministrativo, la rarefazione numerica dei medici di base non compensata dalla Case della Salute ove attivate, nonché la tipologia dei nuovi soggetti tutelati non sempre facilmente “agganciabili”. È da ritenere che l’INAIL abbia fatto una valutazione costi benefici tenendo conto del numero dei certificati definitivi rilasciati/gestiti e magari degli ulteriori giorni di inabilità temporanea assoluta da questi ultimi attestati; difficile sfuggire però all’impressione che si sia privilegiata l’efficacia interna rispetto a quella esterna, cioè alla tutela delle persone assicurate.
Maurizio Mazzetti
14 maggio 2026
Maurizio Mazzetti, tramite SNOP (che ringrazia per questo ulteriore contributo), porta all’attenzione collettiva un problema che a uno sguardo affrettato potrebbe apparire molto tecnico o addirittura meramente burocratico e che riveste, invece, una rilevanza sostanziale: una recente procedura INAIL mirata a “razionalizzare” / “efficientare” il regime delle assenze dal lavoro per infortunio e dai conseguenti rientri in operatività può divenire occasione da un lato di dis-equità, dall’altro di rischio.
Dis-equità perché il lavoratore che non può avvalersi di un’assistenza contemporaneamente di qualità e tempestiva tramite il suo Medico di Medicina Generale e/o il suo Patronato di fiducia, rischia di vedersi tombalmente chiusa la “temporanea” anche se la guarigione clinica non è ancora completa e, soprattutto, la convalescenza (cioè il ritorno alla valetudinem) non è ancora terminata. Di rischio perché il lavoratore che si trova, dopo un infortunio, a dover rientrare in operatività quando ancora non sarebbe il caso che vi rientrasse potrebbe essere a maggior rischio di infortunarsi di nuovo, o con una ricaduta correlata alle conseguenze dell’infortunio di cui trattasi o anche con un infortunio del tutto “nuovo”, ad esempio perché un ancora incompleto recupero della funzionalità di una mano o di un arto inferiore favorisce il farsi male a carico di un diverso distretto corporeo.
Probabilmente varrebbe la pena di ipotizzare un regime diverso per gli infortuni con prognosi breve rispetto a quelli con prognosi più lunga: l’automatismo disposto dall’INAIL potrebbe essere accettato, ad esempio, per infortuni con prognosi fino a sette, dieci, dodici… giorni e non per quelli che comportano maggiori tempi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, per i quali dovrebbe rimanere obbligatoria l’emissione di un certificato di chiusura della “temporanea”.
Non dimentichiamo che quanto sopra si intreccia con le ricadute di una delle modifiche più pasticciate del Dlgs 81/08: quella per cui il comma secondo dell’art. 41 contiene oggi la formula che segue:
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.”
Potrebbe essere inoltre corretto (oltre che equo), da parte dell’INAIL, un atteggiamento meno fideistico nella funzionalità corrente dei suoi sistemi informatici per la redazione e la trasmissione dei primi certificati medici non solo di infortunio, ma anche di malattia professionale. Chiunque ne abbia fatto esperienza sa quanto siano assai poco friendly, farraginosi, inutilmente vincolanti (e anche a questi aspetti Maurizio Mazzetti fa un del tutto condivisibile accenno).

