Il documento del Gruppo di lavoro della CiiP del 27 marzo 2026
L’Accordo Stato Regioni del 2025 segna sicuramente un punto di innovazione nel sistema della formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro, in quanto introduce modalità e metodi delle attività di formazione che estendono l’approccio già delineato dai precedenti Accordi e tenta di spingersi oltre la parte formale del percorso formativo verso quella sostanziale.
Innanzitutto, il nuovo Accordo vincola i contenuti per la “formazione specifica” affinché siano riferiti e coerenti con i rischi – specifici per mansione – individuati nella valutazione dei rischi aziendale, con le misure di prevenzione e con le procedure da adottare. Inoltre, responsabilizza il datore di lavoro nel percorso di formazione introducendo l’obbligo di verifica, in azienda, dell’efficacia della formazione. Si apre anche un grande cambiamento con il coinvolgimento del soggetto formatore, oltre al datore di lavoro, quale responsabile dell’idoneità del percorso formativo.
Tuttavia, permangono punti insoluti, in parte rinviati ad atti attuativi, che rallentano l’effettiva e piena attuazione dell’Accordo e che per la genericità della loro previsione potrebbero non garantire la conformità vincolante, nel corso dello sviluppo del progetto formativo.
Il punto di partenza, di estrema importanza in attesa dell’atto attuativo, riguarda i criteri per stabilire i requisiti professionali dei formatori: a questo proposito rimane comunque inderogabile la costituzione dell’elenco dei soggetti formatori. Non avendo fissato da subito questi importanti criteri, anche questo Accordo ha lasciato aperto il varco a figure prive della necessaria competenza, o inaffidabili, che fino ad ora hanno avuto terreno fertile di lavoro, contribuendo ad abbassare il livello qualitativo della formazione.
Rimane, inoltre, da chiarire come possa svilupparsi l’applicazione concreta di una formazione con vincoli di specificità sui rischi effettivi presenti nella Valutazione dei rischi aziendali, aderente al ruolo e alle responsabilità di ogni figura, nell’ambito di un corso di formazione collettivo, in presenza di un numero elevato di discenti, che può arrivare fino a 30 partecipanti e condotto al di fuori del contesto lavorativo.
Come generica appare la “verifica dell’efficacia della formazione”, non solo quella prevista a carico del soggetto formatore, ma soprattutto quella interna attuata durante la prestazione lavorativa che è in capo al datore di lavoro, a cui spetta la parte più specifica e sostanziale: soprattutto per questa verifica, che è di fondamentale importanza, è richiesto un maggior approfondimento che produca indicazioni operative di metodo, in grado di rilevare i cambiamenti nelle attività quotidiane del lavoratore a seguito del percorso formativo.
Infine, rimane insoluto – in quanto demandato anch’esso ad un atto successivo – quel punto cruciale relativo al “controllo delle attività formative e monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo da parte degli Organi di vigilanza”, che rappresenta uno strumento indispensabile a garanzia della corretta applicazione della norma. Si tratta di un passaggio importante introdotto dalle modifiche[i] dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, che pone la formazione a livello di strumento di prevenzione collettiva ed individuale, pari alle altre misure di prevenzione ed elemento essenziale per contrastare infortuni e fare salute. Il controllo deve riguardare oltre che le responsabilità dal datore di lavoro anche quelle dei soggetti formatori ed essere condotto con strumenti in grado di individuare criticità ed ambiti di miglioramento con l’obiettivo di contribuire a garantire l’efficacia della formazione.
Questo costituisce un punto di vero cambiamento e di innovazione perché dà l’avvio al superamento della visione burocratica della formazione privilegiando gli aspetti sostanziali di una metodologia dettagliata e vincolante in ogni fase del percorso formativo e che diventa essa stessa di indirizzo per il controllo effettuato dagli organi di vigilanza.
La costruzione del documento del Gruppo di lavoro multidisciplinare della Consulta (rappresentante di SNOP nel Gruppo è Manuela Peruzzi) è partita dalla convinzione che fosse necessario supportare i punti di cambiamento della formazione dell’Accordo Stato e Regioni nello sviluppo dei provvedimenti attuativi previsti: il documento intende quindi offrire indirizzi operativi e concretizzare proposte di strumenti e metodi didattici per valorizzare e dare forza ai principi qualificanti presenti nell’Accordo.
[i] “art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Con l’atto di cui al punto 1 parte I del presente accordo saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo.”
https://ciip-consulta.it/wp-content/uploads/2026/03/260327-CIIP-DOCUMENTO-FORMAZIONE.pdf

