… anche giocando su definizioni e campo di applicazione delle norme.
Conosciamo il dott. Guariniello dai numerosi, fondamentali processi penali legati al suo nome in tema di tumori e altre malattie da lavoro (ma anche, come per il caso dell’Eternit e altri, di origine extra-lavorativa laddove i rischi professionali sono “usciti di casa” ricadendo sulle famiglie dei “professionalmente esposti” e sull’ambiente generale), nonché in materia di violazioni di diritti quali la riservatezza delle informazioni sulle opinioni politiche e sindacali e lo stato di gravidanza.
Da qualche anno, peraltro, il dott. Guariniello si è impegnato anche in un’importante opera pubblicistica / divulgativa a chiarimento di dubbi interpretativi delle norme in tema di sicurezza e salute dei lavoratori e quindi di contrasto alle conseguenti, non di rado volute, distorsioni nella loro applicazione.
Volentieri pubblichiamo, ringraziando, un recente contributo del dr. Guariniello in tema di valutazione dei rischi psico-sociali: un tema sempre più pressante per la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli scenari lavorativi, nessuno escluso.
Rimane più che mai all’ordine del giorno, nel nostro Paese, un problema relativo all’individuazione dei luoghi di lavoro tutelati dal D.Lgs. n. 81/2008 e più che mai, a tale riguardo, prosperano gli equivoci, non solo tra i commentatori ma purtroppo anche a livello istituzionale. Le conseguenze di tali equivoci sono tutt’altro che formali, anche laddove meno ce le aspetteremmo: ad esempio in tema di obbligo, o meno, di valutare i rischi psico-sociali e quindi di affrontarli appropriatamente.
La “Legge Sicurezza” del 2025
Partiamo dall’ultima arrivata, la “Legge Sicurezza” approvata il 17 dicembre 2025. Primeggia in essa una norma, quell’art. 5, comma 3, lettera c), che modifica l’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 introducendo in una lettera z-bis, tra “le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, questa che segue:
“la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro come definiti all’articolo 62.”
Non lasciamoci trarre in errore dall’apparenza di un ampliamento di tutela contro i rischi psico-sociali sotto la pressione delle indicazioni date dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nella Convenzione del 21 giugno 2019 n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 2021 n. 4.
Nell’art. 4 della Convenzione, alla lettera f), l’OIL contempla “l’istituzione di misure sanzionatorie”, precisando poi con l’art. 10, alla lettera d), che ciascun Membro dovrà adottare misure adeguate al fine di “introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro”.
Certo, quell’art. 5, comma 3, lettera c) della “Legge Sicurezza” ha preoccupato non pochi: basta leggere le memorie inviate al Senato da alcune Associazioni nel corso dei lavori di conversione in legge del Decreto Legge n. 159/2025. “Non condivisibile – osserva ad esempio Confindustria – il ventilato inserimento della violenza e delle molestie nel documento di valutazione dei rischi”.
Il fatto è che, a ben leggere, proprio con quell’art. 5, comma 3, lettera c) siamo in presenza di una norma che, se mal applicata, rischia di produrre effetti restrittivi e fuorvianti fughe applicative proprio in riferimento al concetto di “luoghi di lavoro come definiti all’art. 62”.
Il fatto è che proprio in questo art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008 si annida una radice fondamentale degli equivoci vissuti nei primi dieci anni di applicazione del Decreto. Per liberarsene, fu necessario attendere un caso torinese affrontato da Cassazione penale 5 ottobre 2017 n. 45808: dove la Sezione IV accoglie un’argomentazione avanzata dall’accusa davanti alla Corte d’Appello, attesa la premessa che l’art. 62 effettivamente fornisce una nozione restrittiva di “luogo di lavoro” intendendo per tali “i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. Ma l’art. 62 è anche quanto mai chiaro nel dire in termini espliciti che siffatta definizione restrittiva vale “unicamente ai fini della applicazione del presente titolo” (cioè il titolo II, che comprende gli articoli dal 62 al 68) e “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I” (quello dei “principi comuni”, comprendente gli articoli dall’1 al 61). Con un’evidente, basilare conseguenza: che questa definizione non è utilizzabile ai fini dell’applicazione delle disposizioni di tutti gli altri titoli del D.Lgs. n. 81/2008, proprio a partire da quel titolo I che stabilisce i fondamentali obblighi di sicurezza, dalla valutazione dei rischi alla vigilanza, alla formazione e naturalmente anche alle “misure generali di tutela” di cui all’art. 15 del Decreto.
Certo è che da allora si sono susseguite a ritmo serrato pronunce della Corte Suprema univocamente ispirate a uno stesso principio. Leggiamo, ad esempio, in Cassazione penale 19 marzo 2025 n. 10885: “Nella nozione di luogo di lavoro rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui i lavoratosi siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all’attività (fattispecie relativa a incidente verificatosi su una strada pubblica e aperta al pubblico transito)”. Né sorprende, quindi, la responsabilità penale addebitata per eventi avvenuti all’estero, persino su una nave davanti al Porto di Bombay o su una strada nel deserto.
E d’altra parte non sfugga che già da tempo violenze e molestie sono entrate a pieno titolo nel panorama normativo e giurisprudenziale in tema di sicurezza. Basti pensare che esse costituiscono:
– un rischio da valutare a norma dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 dove l’indicazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato non è esaustiva, come confermano le espressioni qui usate “ivi compresi”, “tra cui”, “anche”, sicché non sarebbe corretto desumere dall’art. 28, comma 1, del Decreto che lo stress lavoro-correlato costituisca l’unico rischio di natura psico-sociale da valutare nel relativo documento: anche gli altri rischi di tal natura debbono essere presi in considerazione, dal mobbing al burn-out e allo stalking nonché, appunto, alla violenza e alle molestie;
– un rischio da prevenire mediante misure che, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, siano le più idonee a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
– un possibile reato individuato dalla Sezione VI nei maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. e dalla Sezione V negli atti persecutori puniti dall’art. 612-bis c.p., quando non nella violenza privata ex art. 610 c.p.;
– la possibile causa di una malattia da denunciare all’Inail così come da refertare, per la possibile configurazione del reato di omicidio colposo o di lesione personale colposa.
Sicché non sorprende che Cassazione penale 24 novembre 2025 n. 37793 abbia confermato la condanna del legale rappresentante di un istituto medico-pedagogico erogante attività riabilitative nei confronti di soggetti affetti, tra l’altro, da deficit psichico, per lesione personale colposa subita da una fisioterapista della riabilitazione in servizio presso la struttura aggredita da un paziente affetto da insufficienza mentale medio-alta con innesto psicotico. Addebitata, in particolare, proprio la violazione dell’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008, perché il documento di valutazione dei rischi non risultava aggiornato e integrato alla luce dei rischi derivanti dalle potenziali aggressioni da parte dei pazienti.
L’Interpello n. 2/2025
Utile è anche soffermarsi sull’Interpello n. 2 del 20 novembre 2025: dove la Commissione Interpelli (nel trarre esplicitamente ispirazione dal principio di diritto fissato in una pronuncia della Corte Suprema che a suo tempo avevamo segnalato per il particolare rilievo – Cassazione penale 29 dicembre 2022 n. 49459) afferma che “nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell’art. 2135 Codice civile”. Malgrado il silenzio purtroppo serbato in proposito dalla Commissione Interpelli e anzi a maggior ragione in considerazione di tale silenzio – resta naturalmente basilare pure nel mondo dell’agricoltura cogliere con rigore la portata dell’art. 62 D.Lgs. n. 81/2008. Basti dire che, al comma 2, lettera d-bis, l’art. 62 D.Lgs. n. 81/2008 esclude, sì, l’applicazione proprio ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. Ma attenzione: di nuovo esclude soltanto l’applicazione delle norme del Titolo II, e non quindi delle norme di tutti gli altri titoli del Decreto.
La mancata valutazione dei rischi psico-sociali (tutti i rischi psico-sociali) costituisce essa stessa un fattore di rischio: va evitata anche eliminando a priori ogni possibile equivoco in merito alle definizioni e al campo di applicazione delle norme, a tutela effettiva della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori.
Raffaele Guariniello
già magistrato a Torino

