Un commento su Piano Integrato SSL e modifica dell’art. 65 del D.Lgs. 81/08
Volentieri pubblichiamo quanto riceviamo da Mario Gobbi, ex direttore dello SPISAL dell’Azienda ULSS n.9 Regione Veneto
Ho letto i documenti (Piano Integrato per la SSL e L. 203/24) da cui risulta evidente, dopo il DL 146/21, che il Ministero del Lavoro si sta riappropriando delle competenze sulla salute e sicurezza dei lavoratori che la L. 833/78 aveva ad esso tolto per attribuirla alle nascenti USL.
Credo sia importante ricordare, in particolare, quanto prevedeva la 833, in merito alle competenze relative all’igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (art. 14), alle attività di prevenzione (art. 20) con “la individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro” e all’organizzazione dei servizi di prevenzione (art. 21) con l’attribuzione dei “compiti attualmente svolti dall’Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori e la previsione di della organizzazione di propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del lavoro ….
Tutto ciò accade senza che Regioni e tantomeno Ministero della salute dicano nulla, in particolare rispetto al vigente Piano nazionale di prevenzione 2020 – 2025 che, per gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori, ha individuato i Piani mirati di prevenzione come uno degli strumenti più efficaci. Teniamo conto che i Piani mirati sono partiti nella nostra Regione Veneto solo nel corso del 2023 e che probabilmente si concluderanno, con la produzione di reports specifici, nei primi mesi del 2026.
Questo “Piano integrato per la salute e la sicurezza sul lavoro” dovrà per forza confrontarsi con i Piani regionali di prevenzione e con i diversi Piani mirati che ogni Regione avrà individuato, tenendo conto oltretutto che, a livello locale, nell’ambito del Comitato di Coordinamento provinciale, abbiamo sempre concordato le attività con Ispettorato del lavoro e INAIL. Questo è successo anche con il Piano Mirato di Prevenzione dedicato al comparto delle lavorazioni dei marmi tecnici (quarzo-resina) e conseguente rischio di silicosi. E lo stesso sarà successo in altre Regioni nelle quali saranno stati individuati altri comparti in cui realizzare un piano mirato.
Un altro tassello dello smantellamento progressivo della 833 si evidenzia con il Disegno di Legge 1264 (noto come DDL lavoro) approvato l’11 dicembre scorso, recante “Disposizioni in materia di lavoro” che prevede
alcune modifiche all’art. 38 e 41 del D.Lgs. 81 ma che introduce anche una modifica all’art. 65 del D-lgs. 81/08, permettendo l’uso di locali sotterranei o semi-sotterranei, purché in assenza di inquinanti ed emissioni di agenti nocivi e nel rispetto dei requisiti specifici degli ambienti di lavoro relativi ad aerazione, illuminazione e microclima, indicati nell’Allegato IV dello stesso decreto legislativo 81/08. A tal proposito viene stabilito che il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all’INL tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione necessaria, con un meccanismo di silenzio-assenso, trascorsi 30 giorni, per consentirne l’utilizzo.
Si tratterebbe quindi di una sorta di autocertificazione con comunicazione esclusiva all’ispettorato del lavoro. Per i locali sotterranei adibiti a luogo di lavoro (che attualmente sarebbero vietati) ricordo che i comuni chiedono tuttora un parere igienico sanitario al Dipartimento di prevenzione per potere dare l’agibilità dei locali mentre come SPISAL diamo un’autorizzazione che discende dall’esito di un sopralluogo, dalle tipologie di lavorazioni previste nei locali, dai tempi di presenza dei lavoratori nei locali sotterranei, dall’assenza di emissioni di sostanze nocive e dall’assenza del radon. Ci sarebbe poi anche tutta la problematica dell’antincendio che nei sotterranei è particolarmente delicata e in relazione alla quale in alcuni casi abbiamo effettuato sopralluoghi insieme ai VVF.
Non si capisce poi cosa succeda nel caso in cui venga richiesta autorizzazione anche ai sensi dell’art. 63 per l’altezza e l’aerazione dei locali. Si potrebbero creare diverse interpretazioni da parte di INL e SPISAL per locali interrati in cui ad esempio l’altezza fosse inferiore ai 3 metri.
Purtroppo, siamo in una fase storica in cui viene via via smantellata, a furia di decreti, una serie di capisaldi dei diritti dei cittadini che pensavamo acquisiti una volta per tutte, a cominciare da quelli che riguardano la salute dei cittadini e il Servizio Sanitario Nazionale che, se non verrà adeguatamente finanziato in ogni sua articolazione, andrà inesorabilmente a ridimensionarsi sempre di più a vantaggio della sanità privata. Già vediamo, ad esempio, come nei nostri Servizi di Prevenzione, si siano ridotti gli organici negli ultimi anni, soprattutto per figure essenziali come dirigenti medici, chimici e ingegneri ma anche per i tecnici della prevenzione.
Mario Gobbi